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D.Lvo 09/01/2006 n. 52Art. 58 - Sostituzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, è sostituito dal seguente: «Art. 72-bis (Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire). In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004 n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.». Art. 59 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono inseriti i seguenti: «72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare). Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447decies, sesto comma, del codice civile. «72-quater (Locazione finanziaria). Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.». Art. 60 - Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: «del giudice delegato; ma» sono sostituite dalle seguenti: «del comitato dei creditori;». Art. 61 - Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 72, primo e secondo comma»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.». Art. 62 - Modifiche all'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, al primo comma, le parole: «è risolto» sono sostituite dalle seguenti: «si scioglie». Art. 63 - Modifiche all'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, al secondo comma la parola: «Egli» è sostituita dalla seguente: «L'associato». Art. 64 - Sostituzione dell'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione). I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.». Art. 65 - Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «il giorno della dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno della dichiarazione di fallimento »; b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, primo comma n. 1).». Art. 66 - Sostituzione dell'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato dall'articolo 111, primo comma n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile.». Art. 67 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma n. 1).». Art. 68 - Sostituzione dell'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 81 (Contratto di appalto). Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.». Art. 69 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 83-bis (Clausola arbitrale). Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.». Capo V MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267 Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 84 (Dei sigilli). Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.». Art. 71 - Abrogazione dell'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 1. L'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato. Art. 72 - Sostituzione dell'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). Devono essere consegnate al curatore a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richie sta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.». Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 87 (Inventario). Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. Art. 74 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. Dopo l'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 è inserito il seguente: «Art. 87-bis (Inventario su altri beni). In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.». |
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